Ordinanza Archiviazione Diaz 2

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409/411 c.p.p. -


Il Giudice dr. Anna Ivaldi,

letti gli atti del procedimento penale sopraindicato, nei confronti di Thomas Daniel ALBRECHT + 92 per il reato di cui all'art. 416 cp;

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 8.1.04, rileva quanto segue: nella tarda serata del 21.7.01, la polizia compiva un'irruzione nella scuola Diaz, edifìcio destinato ad accogliere i manifestanti giunti a Genova per il vertice G8 che si sarebbe concluso il giorno successivo, al fine di eseguire una perquisizione ai sensi dell'art. 41 TULPS;

nell'occasione, gli indagati venivamo tratti in arresto, ipotizzandosi a loro carico oltre ai reati previsti dagli art. 337 - 339, 56 - 61 n. 2 e 10 - 582 - 583 cp, 4 l. 110/75, 2 l. 895/67, anche il reato di cui all'art. 416 cp; successivamente il PM disponeva la separazione del procedimento relativo a tale reato e formulava richiesta di archiviazione per le altre ipotesi, richiesta che veniva accolta da questo giudice non soltanto per l'impossibilità di attribuire agli indagati condotte specifiche, ma anche per difetto di prova in ordine ai reati loro attribuiti;

il materiale sequestrato nel corso dell perquisizione (ai di là dei dubbi circa l'acquisizione di parte di tale materiale originanti dall'attuale pendenza di procedimenti nei confronti di chi eseguì la perquisizione, pendenza cui si fa riferirmento nella richiesta di archiviazione oggi in esame) non costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare l'ipotesi di sussistenza del reato associativo, attribuito ad un gruppo di 93 persone, di provenienza geografica diversa di età diversa, di appartenenza ad associazioni politiche diverse;

né sono stati acquisti elementi ulteriori dai quali possa emergere la partecipaziore degli indagati o di alcuni di essi ad un'associazione finalizzata al compimento di atti di devastazione e saccheggio in Genova nei giorni immediatamente precedenti il loro arresto;

il PM dà infatti conto delle indagini svolte, l'esito delle.quali lo porta ad escludere la partecipazione degli indagati ad un sodalizio crimmoso, sulla base di un duplice ordine di considerazioni:
a.. L'azione del Blocco Nero (in relazione al quale al momento dell'arresto era stato ipotizzato il reato di cui all'art. 416 cp) non pare indicativa dell esistenza di un sodalizio criminoso che con tale Blocco si identifìchi, non essendo individuabile una struttura di riferimento ed apparendo le condotte poste in essere in mode spontaneo da individui o da associazioni;
b.. dalle indagini non sono emersi a carico degli indagati elementi che facciano presumere la sussistenza di rapporti associativi coinvolgenti gli indagati o alcuni tra essi e la partecipazione degli stessi a fatti di devastazione e saccheggio;
tali conclusioni appaiono condivisibili.

Visti gli artt. 409 e ss. c.p.p. e 125 D.Lv. 271/89;


P.Q.M.


dispone l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede

Genova, 3.2.04

IL GIUDICE

(dr. A. Ivaldi)

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