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27.11.08

repubblica A Bolzaneto fu tortura "ma in Italia non esiste"


http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/cronaca/g8-genova-5/motivazioni-bolzaneto/motivazioni-bolzaneto.html

Le motivazioni della sentenza sul "carcere speciale" del G8 di Genova
"I giudici non possono essere influenzate dal clima politico"
A Bolzaneto fu tortura "ma in Italia non esiste"
di MARCO PREVE

GENOVA - A Bolzaneto i detenuti vennero torturati, le testimonianze delle
vittime furono circostanziate e addirittura "prudenti", ma i giudici
devono condannare in base a condotte criminose per delineate, che non
possono essere influenzate dal clima politico. E' questa in sostanza, e ad
una prima lettura delle 441 pagine, il succo delle motivazioni della
sentenza sul processo di Bolzaneto.

LEGGI IL DOCUMENTO COMPLETO
http://download.repubblica.it/pdf/2008/MotivazioniBolzaneto.pdf

La sentenza, quest'estate aveva deluso chi si aspettava condanne esemplari
per la vergogna del carcere speciale del G8 bollato come luogo di torutra
da Amnesty international. Il tribunale presieduto da Renato De Lucchi
pronunciò una sentenza di condanna per 15 persone e 30 assoluzioni,
comminando pene variabili fra i 5 mesi e i 5 anni. I reati contestati agli
imputati, a vario titolo, erano abuso d'ufficio, violenza privata, falso
ideologico, abuso di autorità nei confronti di detenuti o arrestati,
violazione dell'ordinamento penitenziario e della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali .

Nelle motivazioni i giudici spiegano che "la mancanza, nel nostro sistema
penale, di uno specifico reato di tortura ha costretto l'ufficio del pm a
circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero potuto senza
dubbio ricomprendersi nella nozione di tortura adottata nelle convenzioni
internazionali)".

E più avanti sottolineano che "anche in questo processo, quantunque
celebrato in un'atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni
politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che nell'opinione
pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni ambientali o
orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per
specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei
rispettivi capi di imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il
giudicante non deve mai deviare, pena la violazione dell'altro cardine del
nostro sistema di garanzie processuali rappresentato dall'art. 24 della
Costituzione".

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